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Noi, il Popolo di Cuba, consapevoli della nostra storia e dei sacrifici compiuti per conquistare la libertà, nonché della necessità di garantirla in modo permanente; affermando la dignità della persona umana quale fondamento dell’ordine politico e sociale; riconoscendo che il potere pubblico esiste unicamente per servire la Nazione e tutelare i diritti individuali; proclamando la sovranità della Repubblica, la supremazia del diritto, la giustizia, la libertà e la responsabilità civica; stabiliamo e adottiamo la presente Costituzione quale legge suprema dello Stato, al fine di assicurare una forma di governo repubblicana, rappresentativa e limitata, e di garantire che mai più il potere sia esercitato contro il popolo cubano.
TITOLO I
DELLA NAZIONE, DEL SUO TERRITORIO E DELLA FORMA DI GOVERNO
Articolo 1. Natura dello Stato
Cuba è una Nazione libera, indipendente e sovrana, organizzata come Repubblica unitaria, fondata sulla supremazia dell’unico Dio e sul rispetto della dignità umana, della libertà individuale, della giustizia, dei diritti fondamentali della persona e dello Stato di diritto.
Articolo 2. Eredità cristiana
La Repubblica di Cuba riconosce la propria eredità cristiana quale fondamento storico, morale e culturale della Nazione.
Tale eredità ispira il rispetto della dignità umana, della vita, della libertà, della giustizia, della responsabilità individuale e della primazia del bene sul potere.
Tale riconoscimento non istituisce alcuna religione di Stato né limita la libertà di coscienza o di culto, entrambe pienamente garantite.
Articolo 3. Divieto del comunismo e dei totalitarismi:
Ogni forma di comunismo, totalitarismo o sistema politico, economico o sociale che:
a) subordini i diritti individuali allo Stato o a un’ideologia;
b) sopprima o limiti la proprietà privata;
c) concentri il potere in un partito, in una classe o in un’organizzazione armata;
d) elimini la separazione dei poteri o il pluralismo politico;
è vietata nella Repubblica di Cuba ed è assoggettata alla legislazione penale.
Nessuna autorità, nessuna legge e nessuna organizzazione potrà promuovere o ripristinare tali sistemi sotto qualsivoglia denominazione.
Articolo 4. Intangibilità costituzionale
Le disposizioni relative alla dignità umana, alla supremazia dell’unico Dio, all’eredità cristiana della Nazione, al divieto del comunismo e alla limitazione del potere statale costituiscono clausole di eternità e non potranno essere abrogate, sospese né modificate, neppure mediante revisione costituzionale.
Articolo 5. Divieto di apologia ideologica:
L’apologia, la promozione, la diffusione o la giustificazione del comunismo, del socialismo o di ideologie affini che perseguano:
a) la soppressione della proprietà privata;
b) la subordinazione dell’individuo al potere collettivo;
c) la lotta di classe;
d) l’alterazione dell’ordine sociale, familiare o culturale;
e) la concentrazione del potere politico;
sono vietate e sanzionate.
Nessuna legge, nessun partito, nessuna organizzazione e nessuna autorità potrà promuovere, ripristinare o applicare tali sistemi, neppure tentando di farlo sotto qualsivoglia denominazione alternativa.
Di conseguenza, ogni loro attività politica, propagandistica, organizzativa o istituzionale è categoricamente vietata, conformemente alla legge.
Articolo 6. Identità giuridica di genere
Lo Stato della Repubblica di Cuba stabilisce che l’identità di genere riportata nei documenti ufficiali di natura civile corrisponderà a quella determinata al momento della nascita, a fini giuridici, amministrativi e statistici.
Tale determinazione avrà validità esclusiva per l’organizzazione dell’ordine pubblico, la certezza del diritto, i registri dello stato civile, la formulazione delle politiche pubbliche e la produzione di dati ufficiali.
Articolo 7. Garanzia della dignità e della vita privata:
Lo Stato garantisce il rispetto della dignità umana, della vita privata e delle preferenze sessuali individuali.
Nessuno potrà essere discriminato in ragione del proprio orientamento sessuale o di una condotta privata lecita.
Articolo 8. Clausola di equilibrio interpretativo:
Le disposizioni precedenti non potranno essere interpretate in modo da alterare il regime della nazionalità, della famiglia, della filiazione, dello sport o delle statistiche pubbliche, né da imporre dottrine ideologiche obbligatorie.
Articolo 9. Il narcotraffico quale crimine contro l’umanità:
Ogni forma di fabbricazione, traffico, finanziamento o distribuzione di droghe illecite costituisce un crimine contro l’umanità equiparabile al genocidio, in ragione del suo carattere deliberato, massiccio e continuato di distruzione di vite umane, in special modo della gioventù.
Tali condotte sono considerate un’aggressione diretta contro l’esistenza stessa della Nazione e dell’umanità, nonché un grave attentato alla dignità umana, alla vita, alla famiglia e all’ordine sociale.
Di conseguenza, i responsabili, senza distinzione di quantità, grado, livello di partecipazione, nazionalità o circostanza, saranno puniti con la pena di morte, quale sanzione unica e irrinunciabile dell’ordinamento giuridico, nel rispetto di rigorosi procedimenti legali e con tutte le garanzie del giusto processo stabilite dalla presente Costituzione.
Articolo 10. Esclusione del consumo personale:
La qualificazione stabilita nell’articolo precedente non si applica al consumo personale né alle situazioni di dipendenza medica, le quali saranno trattate conformemente alle politiche di salute pubblica, di riabilitazione e di protezione della persona.
Articolo 11. Imprescrittibilità:
I crimini definiti nell’articolo precedente sono imprescrittibili, non amnistiabili e non graziabili.
Articolo 12. Sovranità popolare:
La sovranità risiede esclusivamente nel popolo cubano, inteso come l’insieme dei cittadini liberi ed eguali, e non potrà essere appropriata, delegata in via permanente, né esercitata in suo nome da alcun partito politico, organizzazione, caudillo, istituzione armata o gruppo.
Articolo 13. La persona umana:
La persona umana è anteriore e superiore allo Stato.
Lo Stato esiste per proteggere la vita, la libertà, la proprietà e la dignità dell’individuo.
Articolo 14. Indipendenza nazionale:
La Repubblica non potrà concludere trattati che pregiudichino la propria sovranità.
Articolo 15. Territorio nazionale:
Il territorio della Repubblica è inalienabile e nessun potere potrà disporne, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione del Congresso competente.
Articolo 16. Forma di governo:
Il Governo della Repubblica è presidenziale, rappresentativo, democratico e limitato nell’esercizio del potere, con separazione e indipendenza dei poteri.
Articolo 17. Legalità del potere:
Nessuna autorità potrà esercitare funzioni non conferitele dalla presente Costituzione.
Ogni potere è limitato, responsabile e soggetto al controllo.
Articolo 18. Diritto di resistenza:
Quando l’ordine costituzionale venga violato, il popolo ha il diritto di resistere al fine di ripristinare la presente Costituzione.
Articolo 19. Capitale:
La capitale della Repubblica è la città dell’Avana.
Articolo 20. Autonomia territoriale:
L’autonomia dei comuni e delle province è riconosciuta conformemente alla legge.
Articolo 21. Simboli nazionali:
La bandiera della stella solitaria, lo stemma e l’inno nazionale sono i simboli ufficiali della Repubblica.
Articolo 22. Supremazia costituzionale:
La presente Costituzione è la legge suprema della Repubblica.
TITOLO II
DEI DIRITTI INDIVIDUALI
Articolo 23
Il domicilio è inviolabile.
Nessun ingresso né perquisizione potranno essere effettuati senza il consenso del titolare o senza un provvedimento giurisdizionale debitamente motivato, salvo in caso di flagranza di reato.
Articolo 24. Diritto al giusto processo:
Ogni persona ha diritto al giusto processo, ad essere ascoltata da un giudice competente, indipendente e imparziale, e ad esercitare pienamente il diritto di difesa in tutte le fasi del procedimento.
L’innocenza si presume fino a prova contraria e fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Articolo 25:
Quando i diritti riconosciuti nel presente Titolo siano violati in modo sistematico da coloro che esercitano il potere e i rimedi istituzionali si rivelino inefficaci, la resistenza costituzionale è legittima con l’unico fine di ripristinare l’ordine costituzionale.
L’esercizio di tale diritto non potrà essere criminalizzato.
TITOLO III
DEL POTERE ESECUTIVO
Articolo 26.
Il Presidente della Repubblica esercita le proprie funzioni per un mandato di quattro (4) anni, decorrenti dalla data della sua investitura.
Articolo 27.
Il Presidente può essere rieletto una sola volta, in modo consecutivo o meno.
In nessun caso una persona potrà esercitare la Presidenza per più di due (2) mandati complessivi, anche qualora tali mandati non siano consecutivi o derivino da revisione costituzionale, interpretazione giudiziaria, circostanza eccezionale o mutamento della denominazione della carica.
Articolo 28. Destituzione per tentativo di perpetuazione al potere:
Qualsiasi tentativo di proroga del mandato presidenziale, indipendentemente dalla forma, di conseguimento di un ulteriore mandato o di aggiramento del limite stabilito comporterà la destituzione immediata e l’ineleggibilità perpetua a qualsiasi carica pubblica.
TITOLO IV
DEL POTERE LEGISLATIVO
Articolo 29. Durata del mandato legislativo:
I membri della Camera dei Rappresentanti sono eletti per un mandato di due (2) anni.
I Senatori sono eletti per un mandato di quattro (4) anni.
Articolo 30. Rinnovo scaglionato del Senato:
Il rinnovo del Senato avviene in modo scaglionato, in modo tale che la metà dei suoi membri sia rinnovata ad ogni elezione ordinaria, garantendo così la continuità istituzionale e la stabilità legislativa.
Articolo 31. Limite dei mandati nel Congresso:
Nessuna persona potrà esercitare la carica di Rappresentante o Senatore per più di tre (3) mandati in ciascuna Camera, siano essi consecutivi o meno.
Articolo 32. Divieto di rielezione indefinita:
Ogni forma di rielezione indefinita, automatica o dissimulata dei membri del Congresso è vietata, anche qualora sia tentata mediante revisione costituzionale, legge interpretativa, mutamento della denominazione della carica o circostanza eccezionale.
Articolo 33. Incompatibilità temporale:
Chiunque abbia esercitato la carica di Presidente della Repubblica non potrà occupare un seggio nel Congresso se non dopo il decorso di un periodo completo di quattro (4) anni dalla cessazione del proprio mandato.
TITOLO V
DEL POTERE GIUDIZIARIO
Articolo 34.
Il Potere Giudiziario è indipendente, inamovibile e soggetto unicamente alla presente Costituzione e alla legge.
La sua funzione principale è quella di proteggere l’individuo dal potere e di garantire la supremazia costituzionale.
Il Potere Giudiziario è indipendente dagli altri poteri dello Stato e si esercita attraverso organi giurisdizionali istituiti dalla legge, in conformità alla presente Costituzione.
Articolo 35.
I giudici non sono soggetti ad alcun mandato imperativo, istruzione, pressione o interferenza da parte di qualsiasi potere, autorità, partito od organizzazione.
Ogni ingerenza nella funzione giurisdizionale è nulla di pieno diritto e fa sorgere la responsabilità penale personale del suo autore.
Articolo 36.
I giudici sono inamovibili finché tengono buona condotta e osservano la presente Costituzione.
L’inamovibilità non esclude la responsabilità civile, penale o disciplinare per violazione della Costituzione o della legge.
Articolo 37. Accesso alla giustizia
Ogni persona ha il diritto di accedere a organi giurisdizionali indipendenti per la tutela effettiva dei propri diritti.
Nessuna legge né alcuna autorità potrà impedire, ritardare o condizionare tale accesso.
Articolo 38. Controllo di costituzionalità
Spetta al Potere Giudiziario esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi, dei decreti e degli atti d’autorità.
Ogni norma o atto contrario alla presente Costituzione sarà dichiarato nullo di pieno diritto.
Articolo 39. La Corte Suprema di Giustizia
La Corte Suprema di Giustizia è l’organo supremo del Potere Giudiziario e l’interprete ultimo della presente Costituzione, fatto salvo il controllo diffuso esercitato dagli altri organi giurisdizionali.
La Corte Suprema è composta da un numero dispari di giudici, non superiore a nove (9), come determinato dalla legge.
I giudici della Corte Suprema sono nominati dal Presidente della Repubblica, con l’approvazione del Senato, mediante procedura pubblica, trasparente e fondata sul merito.
Articolo 40.
Per essere nominati giudici della Corte Suprema è richiesto:
a) riconosciuta integrità e comprovata competenza giuridica;
b) esperienza minima nell’esercizio del diritto;
c) non aver partecipato all’instaurazione, alla promozione o al mantenimento di regimi totalitari vietati dalla presente Costituzione.
Articolo 41.
I giudici della Corte Suprema sono nominati a vita, quale garanzia di indipendenza, imparzialità e stabilità dell’ordine costituzionale. La rimozione dall’incarico potrà avvenire esclusivamente mediante il procedimento legale corrispondente e nei soli casi di prevaricazione, tradimento della Patria, commissione di gravi reati penali, incapacità fisica o mentale debitamente accertata, o collocamento a riposo conformemente alla legge. Qualsiasi altra causa di rimozione è nulla di pieno diritto.
Articolo 42.
I tribunali speciali e ogni forma di giustizia straordinaria creata a fini politici, ideologici o religiosi sono vietati.
Articolo 43.
Le decisioni giudiziarie sono vincolanti per tutte le autorità e per tutte le persone.
L’inottemperanza a una sentenza costituisce una grave violazione costituzionale.
TITOLO VI
DELLA CITTADINANZA
Articolo 44. Sono cubani per nascita, esclusivamente:
a) i figli di padre o madre cubani, nati all’interno o all’esterno del territorio della Repubblica;
b) coloro che sono nati all’estero da genitori cubani che abbiano perduto la nazionalità per ragioni politiche o di esilio, purché manifestino la volontà di essere cubani conformemente alla legge.
Articolo 45.
La nascita nel territorio della Repubblica non conferisce di per sé la cittadinanza cubana.
Nessuna persona potrà acquistare la nazionalità cubana per il solo fatto di essere nata a Cuba.
Articolo 46.
La cittadinanza cubana potrà essere acquisita per naturalizzazione eccezionale, nei casi e alle condizioni stabiliti in modo tassativo dalla legge, a condizione che il richiedente:
a) dimostri vincoli familiari diretti con cittadini cubani;
b) abbia risieduto legalmente nel Paese per il periodo determinato dalla legge;
c) presti giuramento di fedeltà alla presente Costituzione e alla Repubblica;
d) rinunci espressamente a qualsiasi fedeltà politica o ideologica incompatibile con la presente Costituzione.
Articolo 47. Riconoscimento della pluralità di nazionalità:
La Repubblica di Cuba riconosce la doppia e persino la tripla cittadinanza.
Il possesso di una o più nazionalità aggiuntive non estingue la nazionalità cubana né i diritti civili da essa derivanti, nei termini stabiliti dalla legge.
Articolo 48. Fedeltà costituzionale esclusiva:
Il riconoscimento della pluralità di nazionalità non implica pluralità di fedeltà politiche.
Ogni cittadino cubano, indipendentemente dal numero di nazionalità possedute, dovrà fedeltà politica esclusiva alla presente Costituzione e alla Repubblica di Cuba allorché agisca nell’ambito dei diritti e doveri pubblici.
Articolo 49. Impedimenti all’esercizio delle più alte cariche pubbliche
I cittadini cubani in possesso della doppia o tripla cittadinanza non potranno esercitare cariche pubbliche di carattere nazionale o provinciale, tra cui, a titolo esemplificativo:
a) la Presidenza e la Vicepresidenza della Repubblica;
b) le funzioni ministeriali e vice-ministeriali;
c) il Congresso della Repubblica;
d) la Corte Suprema di Giustizia;
e) il comando supremo delle forze armate e dei corpi di sicurezza.
Potranno invece esercitare cariche pubbliche di ambito comunale, conformemente alla legge.
Articolo 50. Uguaglianza civile e diritti privati
Nessun cittadino cubano potrà essere discriminato nell’esercizio dei propri diritti civili, patrimoniali, familiari o economici in ragione del possesso di una o più cittadinanze.
Articolo 51. Perdita della cittadinanza
La cittadinanza cubana può essere persa esclusivamente per:
a) servizio attivo a favore di una potenza straniera contro gli interessi della Repubblica di Cuba;
b) adozione volontaria di una fedeltà politica incompatibile con la presente Costituzione;
c) partecipazione accertata ad atti diretti a sovvertire l’ordine costituzionale.
In tutti i casi è richiesta una sentenza giudiziaria definitiva ed esecutiva.
Articolo 52. Recupero della cittadinanza
La cittadinanza cubana potrà essere recuperata conformemente alla legge da coloro che l’abbiano perduta per ragioni politiche, esilio o persecuzione, a condizione che:
a) prestino giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica di Cuba;
b) non abbiano commesso crimini gravi contro la Nazione o i diritti umani.
TITOLO VII
DEL REGIME FONDIARIO
Articolo 53. DEL REGIME FONDIARIO E DELLE COSTRUZIONI
La totalità del suolo e del sottosuolo del territorio nazionale appartiene alla Repubblica di Cuba, in rappresentanza permanente del popolo cubano.
Tale diritto di proprietà è inalienabile, imprescrittibile e non trasferibile, e non potrà essere oggetto di appropriazione privata, collettiva, partitica o ideologica.
Articolo 54.
Gli edifici, le costruzioni e i miglioramenti realizzati sul suolo potranno essere oggetto di piena proprietà privata, con integrale riconoscimento del diritto di proprietà, uso, godimento, trasferimento, successione e gravame, conformemente alla legge.
La proprietà degli edifici costituisce un diritto fondamentale protetto dalla presente Costituzione.
Articolo 55. Separazione giuridica tra suolo e costruzione:
La proprietà degli edifici è giuridicamente indipendente dal demanio pubblico del suolo su cui insistono.
Nessuna autorità potrà utilizzare il dominio statale del suolo per limitare, svuotare di contenuto o confiscare indirettamente la proprietà privata degli edifici.
Articolo 56. Usufrutto del suolo e canone statale:
Ogni titolare di proprietà privata di edifici godrà del diritto di uso e godimento del suolo strettamente necessario a tale edificio.
Tale usufrutto sarà soggetto al pagamento di un canone annuo di locazione statale, calcolato per metro quadrato di suolo effettivamente utilizzato, nei termini, limiti e importi stabiliti dalla legge.
Articolo 57. Limiti al canone fondiario
Il canone di locazione del suolo dovrà in ogni caso rispettare i seguenti principi:
a) proporzionalità,
b) ragionevolezza,
c) prevedibilità,
d) non confiscatorietà.
In nessun caso il canone potrà essere utilizzato come mezzo indiretto di espropriazione, pressione politica, sanzione fiscale o privazione del diritto di proprietà privata degli edifici.
Articolo 58. Finalità costituzionale del regime fondiario:
Il regime costituzionale del demanio pubblico del suolo e della proprietà privata degli edifici ha come finalità esclusive:
a) la prevenzione della speculazione immobiliare;
b) la garanzia di un uso razionale e ordinato del territorio;
c) l’assicurazione di un effettivo accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi accessibili;
d) la prevenzione della concentrazione abusiva del suolo quale forma di dominazione economica.
Articolo 59. Certezza giuridica del proprietario:
Nessun titolare di proprietà privata di edifici potrà essere privato del proprio diritto se non per una causa di pubblica utilità reale e specifica, mediante indennizzo previo, giusto e in denaro, e sotto pieno controllo giurisdizionale.
L’estinzione o la modificazione del diritto di uso del suolo potrà avvenire solo per una causa legale grave e debitamente dimostrata.
Articolo 60. Divieto di collettivizzazione e statalizzazione:
Ogni forma di collettivizzazione, statalizzazione o appropriazione ideologica del suolo o degli edifici è vietata.
Il dominio statale del suolo non potrà essere utilizzato per instaurare sistemi totalitari, comunisti o di controllo sociale vietati dalla presente Costituzione.
Articolo 61. Intangibilità del regime fondiario (clausola di eternità)
Il regime costituzionale del demanio pubblico del suolo e della piena proprietà privata degli edifici non potrà essere abrogato, sospeso né alterato, neppure mediante revisione costituzionale.
TITOLO VIII
DEL REGIME ELETTORALE
Articolo 62. Maggioranza qualificata per le cariche elettive:
Ogni carica pubblica di elezione popolare richiede, per essere validamente eletta, il conseguimento di almeno il cinquantacinque per cento (55%) dei voti validi espressi.
Qualora al primo turno nessun candidato raggiunga tale percentuale, si procede a un ballottaggio al quale partecipano esclusivamente i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.
È eletto al ballottaggio il candidato che consegua almeno il cinquantacinque per cento (55%) dei voti validi espressi.
Articolo 63. Obbligatorietà della soglia di legittimità:
Il requisito della maggioranza qualificata stabilito nell’articolo precedente è obbligatorio, inderogabile e non riducibile, e non potrà essere modificato mediante legge ordinaria, decreto, regolamento, interpretazione giudiziaria né riforma elettorale parziale.
Ogni elezione svolta in violazione di tale soglia è nulla di pieno diritto.
Articolo 64. Ambito di applicazione
Il regime della maggioranza qualificata e del ballottaggio si applica, come minimo, all’elezione di:
a) il Presidente e il Vicepresidente della Repubblica;
b) i membri del Congresso della Repubblica;
c) i governatori o le autorità determinate dalla legge;
d) i sindaci e le autorità municipali elettive.
La legge potrà estendere tale requisito ad altre cariche elettive, ma non potrà mai ridurlo.
TITOLO IX
DELLA DIFESA NAZIONALE, DELLA SICUREZZA E DELLE FORZE ARMATE
Principio direttivo del Titolo:
La difesa della Repubblica è concepita esclusivamente come protezione della vita umana, dell’integrità del territorio nazionale, della sovranità civile e della sicurezza della popolazione; essendo proscritta ogni concezione militarista, ideologica o repressiva del potere armato.
Articolo 65. Demilitarizzazione dello Stato:
La Repubblica di Cuba si costituisce come Stato civile non militarizzato.
Il modello delle Forze Armate tradizionali quale strumento politico, ideologico o di controllo interno è definitivamente abolito.
Nessuna istituzione armata potrà esercitare potere politico, deliberare, intervenire nella vita civile né influenzare la direzione dello Stato.
Articolo 66. Abolizione del servizio militare obbligatorio:
Il servizio militare obbligatorio in tutte le sue forme è abolito.
Nessun cittadino potrà essere costretto a ricevere un’istruzione militare, a portare armi o a essere incorporato in corpi armati contro la propria volontà.
Il servizio alla Nazione sarà prestato esclusivamente attraverso vie civili, retribuite e conformemente alla legge.
Articolo 67. Istituzione della Guardia Nazionale di Protezione Civile:
La Guardia Nazionale della Repubblica di Cuba è istituita quale corpo specializzato, non militare, di carattere tecnico e umanitario.
La Guardia Nazionale ha le seguenti funzioni esclusive:
a) operazioni di soccorso e salvataggio in caso di catastrofi naturali;
b) protezione civile in caso di uragani, inondazioni, incendi, terremoti ed emergenze;
c) evacuazione, assistenza umanitaria e supporto logistico alla popolazione;
d) cooperazione internazionale in missioni di aiuto e soccorso.
La Guardia Nazionale non svolge alcuna funzione repressiva, politica o di controllo sociale.
Articolo 68. Natura e principi della Guardia Nazionale:
La Guardia Nazionale:
a) è strettamente subordinata al potere civile costituzionale;
b) non è considerata forza armata in senso militare;
c) opera secondo i principi di neutralità politica, professionalità, legalità e protezione della vita umana;
d) è composta esclusivamente da personale retribuito, formato e certificato.
Articolo 69. Trasformazione della Marina in Guardia Costiera:
La Marina Militare esistente è trasformata nel Servizio Nazionale della Guardia Costiera della Repubblica di Cuba.
Il Servizio della Guardia Costiera ha le seguenti funzioni esclusive:
a) ricerca e salvataggio marittimo;
b) protezione della vita umana in mare;
c) sorveglianza delle acque territoriali;
d) lotta diretta e permanente contro il narcotraffico e il traffico illecito per via marittima;
e) cooperazione internazionale nelle operazioni di salvataggio e sicurezza marittima.
Ogni funzione offensiva, bellica o di proiezione militare esterna è vietata.
Articolo 70. Soppressione dell’Aviazione Militare:
L’Aviazione Militare è soppressa e i seguenti elementi sono definitivamente eliminati:
a) gli aerei da combattimento;
b) i sistemi di armamento aereo offensivo;
c) ogni dottrina di guerra aerea.
I mezzi aerei esistenti o futuri saranno trasferiti alla Guardia Nazionale e alla Guardia Costiera per i seguenti usi esclusivi:
a) ricerca e salvataggio;
b) evacuazione sanitaria;
c) risposta a catastrofi;
d) sorveglianza civile e ambientale;
e) lotta al narcotraffico nelle acque giurisdizionali.
Articolo 71. Divieto di armamenti offensivi:
La Repubblica di Cuba rinuncia in modo permanente e irreversibile al possesso, allo sviluppo, all’acquisizione o al dispiegamento di:
a) armamenti pesanti offensivi;
b) armi di distruzione di massa;
c) sistemi di guerra destinati all’aggressione esterna.
Articolo 72. Subordinazione assoluta al potere civile:
Tutti i corpi di sicurezza, soccorso e protezione sono strettamente subordinati:
a) alla presente Costituzione;
b) alle autorità civili democraticamente elette;
c) al controllo giurisdizionale e parlamentare.
L’obbedienza agli ordini superiori non esime dalla responsabilità personale per violazione dei diritti umani o della presente Costituzione.
Articolo 73. Divieto di politicizzazione:
Ogni forma dei seguenti atti è vietata:
a) indottrinamento ideologico;
b) fedeltà partitica;
c) partecipazione politica attiva
da parte del personale della Guardia Nazionale, del Servizio della Guardia Costiera o di qualsiasi corpo di sicurezza.
Articolo 74. Finalità costituzionale
Il modello di sicurezza stabilito nel presente Titolo ha come finalità esclusiva:
a) la protezione della vita e della dignità umana;
b) la garanzia della sicurezza della popolazione di fronte a catastrofi ed emergenze;
c) la prevenzione dell’uso del potere armato quale strumento di oppressione;
d) l’assicurazione che mai più un apparato militare diventi padrone dello Stato.
Articolo 75. Clausola di intangibilità
Le disposizioni del presente Titolo relative a:
la soppressione delle forze armate tradizionali,
l’abolizione del servizio militare obbligatorio,
il carattere civile della Guardia Nazionale,
la trasformazione della Marina in Guardia Costiera,
e il divieto di armamenti offensivi,
non potranno essere abrogate, sospese né modificate, neppure mediante revisione costituzionale.
Articolo 76. Incompatibilità assoluta del personale armato in servizio attivo
Nessun membro in servizio attivo della Guardia Nazionale, del Servizio della Guardia Costiera, dei corpi di sicurezza o di intelligence, o di qualsiasi istituzione armata o in uniforme dello Stato potrà:
a) esercitare una carica pubblica elettiva;
b) esercitare una carica politica partitica;
c) candidarsi o svolgere propaganda elettorale;
d) occupare funzioni di direzione politica o amministrativa di carattere civile, salvo quelle di natura strettamente tecnica determinate dalla legge e che non implichino autorità politica.
Ogni atto, nomina o elezione effettuato in violazione del presente articolo è nullo di pieno diritto.
Articolo 77. Periodo obbligatorio di raffreddamento istituzionale
Per candidarsi a cariche pubbliche o politiche o per esercitarle, il personale di cui all’articolo precedente dovrà:
a) cessare definitivamente dal servizio o passare in congedo; e
b) osservare un periodo minimo di raffreddamento istituzionale di quattro (4) anni dalla data di effettiva separazione dal servizio attivo.
La legge potrà stabilire termini più lunghi per le aree sensibili quali l’intelligence e il comando operativo, ma mai più brevi.
TITOLO X
DELLA RESPONSABILITÀ, DELLA PROBITÀ E DELLA SANZIONE DEI PUBBLICI FUNZIONARI
Articolo 78. Responsabilità assoluta per corruzione e peculato
Ogni funzionario, autorità o pubblico dipendente che, nell’esercizio delle proprie funzioni o in occasione delle stesse:
a) peculati, distragga, sottragga o consenta la sottrazione di fondi, beni o risorse dello Stato;
b) ponga in essere atti di corruzione, arricchimento illecito, frode, traffico di influenze o abuso di potere;
c) riceva, solleciti o accetti tangenti, donativi o indebiti vantaggi, direttamente o indirettamente;
è perseguito penalmente conformemente alla legge, senza pregiudizio della responsabilità civile e amministrativa applicabile.
Articolo 79. Confisca dei beni illecitamente acquisiti
Ogni persona condannata per i reati previsti nell’articolo precedente è soggetta a:
a) confisca totale dei beni, attivi e vantaggi ottenuti illecitamente, nonché di quelli la cui provenienza lecita non possa essere giustificata;
b) integrale restituzione dei fondi o beni al patrimonio pubblico;
c) responsabilità patrimoniale estesa a prestanome, intermediari, familiari o terzi che abbiano collaborato alla dissimulazione o al godimento dei beni illecitamente acquisiti, conformemente alla legge.
La confisca è disposta esclusivamente mediante sentenza giudiziaria definitiva ed esecutiva, nel pieno rispetto del giusto processo.
Articolo 80. Imprescrittibilità dei reati di corruzione
I reati di corruzione, peculato di fondi pubblici, arricchimento illecito e corruzione attiva e passiva:
a) sono imprescrittibili;
b) non possono essere oggetto di amnistia, grazia né commutazione;
c) non possono beneficiare di leggi di amnistia, prescrizione retroattiva né immunità speciali.
Articolo 81. Ineleggibilità perpetua
Le persone condannate per i reati previsti nel presente Capitolo sono colpite a vita dall’incapacità di:
a) esercitare qualsiasi carica pubblica;
b) amministrare beni o risorse dello Stato;
c) contrarre con enti pubblici.
Articolo 82. Applicazione temporale e perseguimento dei reati passati
Le disposizioni del presente Capitolo sono applicabili:
a) ai reati commessi successivamente all’entrata in vigore della presente Costituzione;
b) ai reati commessi precedentemente, per i quali non sia stata effettuata l’integrale riparazione del danno, esclusivamente ai fini del perseguimento patrimoniale e del recupero dei beni pubblici.
Tale applicazione non viola il principio di legalità penale, in quanto si riferisce a effetti patrimoniali e responsabilità civile, conformemente al diritto internazionale.
Articolo 83. Clausola di protezione anticorruzione
Le disposizioni relative a:
l’imprescrittibilità,
la confisca dei beni illecitamente acquisiti,
l’ineleggibilità perpetua,
non potranno essere abrogate né indebolite, neppure mediante revisione costituzionale.
TITOLO XI
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DEL DIRITTO A UN’ALIMENTAZIONE DIGNITOSA
Principio direttivo del Titolo
Un’alimentazione sufficiente, sana e accessibile è condizione essenziale della dignità umana, della stabilità sociale e della sovranità nazionale.
La fame, la scarsità indotta e la dipendenza alimentare costituiscono forme di dominazione incompatibili con la presente Costituzione.
Articolo 84. Diritto all’alimentazione
Ogni persona ha diritto a un’alimentazione sufficiente, nutriente, variata, sicura e accessibile.
Lo Stato ha l’obbligo di creare le condizioni giuridiche, economiche e istituzionali necessarie affinché tale diritto sia reale ed effettivo, senza razionamento, discriminazione o controllo politico.
Articolo 85. Sovranità alimentare
La Repubblica di Cuba garantisce la propria sovranità alimentare quale capacità reale e permanente di produrre, accedere e distribuire alimenti per la propria popolazione, senza dipendenza strutturale da Paesi stranieri, organizzazioni internazionali o meccanismi di dominazione politica.
La sovranità alimentare è un obiettivo strategico dello Stato e un principio direttivo della politica economica nazionale.
Articolo 86. Libera produzione alimentare
La produzione alimentare è un’attività libera, lecita e protetta.
Lo Stato:
a) garantisce la libertà di produrre, trasformare, trasportare e commercializzare alimenti;
b) vieta monopoli statali, partitici o ideologici nel settore alimentare;
c) assicura regole chiare, stabili e non confiscatorie per produttori, cooperative e imprese private.
Articolo 87. Divieto dell’alimentazione quale strumento di potere
L’utilizzo dell’accesso agli alimenti quale:
a) meccanismo di controllo sociale o politico;
b) strumento di punizione, discriminazione o repressione;
c) mezzo di subordinazione ideologica del cittadino;
è vietato.
Ogni pratica che provochi scarsità artificiale e/o indotta, accaparramento statale o razionamento forzato sarà considerata una grave violazione della presente Costituzione.
Articolo 88. Abolizione del razionamento
Il razionamento permanente degli alimenti quale sistema strutturale è abolito.
Lo Stato non potrà imporre sistemi di distribuzione che limitino arbitrariamente la quantità, la varietà o l’accesso agli alimenti per ragioni ideologiche, politiche o amministrative.
Articolo 89. Mercato alimentare libero e competitivo
L’accesso agli alimenti sarà regolato da un mercato libero, trasparente e competitivo, soggetto unicamente alle normative sanitarie, di qualità e di tutela del consumatore.
I prezzi non potranno essere fissati in modo centralizzato allorché ciò generi scarsità, mercato nero o corruzione.
Articolo 90. Sostegno al produttore nazionale
Lo Stato promuoverà in via prioritaria:
a) la produzione agricola e zootecnica nazionale;
b) l’accesso a fattori produttivi, tecnologia, finanziamenti e assicurazioni;
c) la libera contrattazione e l’esportazione delle eccedenze;
d) l’eliminazione degli ostacoli burocratici che scoraggiano la produzione.
Il produttore sarà protetto, non perseguitato.
Articolo 91. Importazione complementare di alimenti
L’importazione di alimenti sarà libera e complementare alla produzione nazionale.
Lo Stato non potrà:
a) monopolizzare le importazioni;
b) limitarle per favorire il controllo politico;
c) impedire l’accesso del settore privato ai mercati internazionali.
Articolo 92. Sicurezza sanitaria e qualità
Lo Stato garantirà:
a) efficaci controlli sanitari;
b) sicurezza alimentare;
c) informazioni chiare al consumatore.
La normativa sanitaria non potrà essere utilizzata come pretesto per limitare la produzione o il commercio lecito di alimenti.
Articolo 93. Protezione in situazioni di emergenza
In situazioni eccezionali di catastrofe naturale o di emergenza nazionale, lo Stato potrà adottare misure temporanee per garantire l’accesso agli alimenti, a condizione che siano:
a) proporzionate;
b) non discriminatorie;
c) limitate nel tempo;
d) sottoposte al controllo giurisdizionale e parlamentare.
Articolo 94. Divieto di strumentalizzazione ideologica
Nessun programma alimentare, aiuto, sussidio o politica di approvvigionamento potrà essere condizionato a:
a) fedeltà politica;
b) affiliazione ideologica;
c) comportamento elettorale;
d) adesione a organizzazioni statali o partitiche.
Articolo 95. Responsabilità dello Stato
L’inerzia, la grave negligenza o l’adozione di politiche che provochino una cronica scarsità di approvvigionamento, la fame o una dipendenza alimentare strutturale farà sorgere la responsabilità politica, amministrativa e patrimoniale dei funzionari responsabili, conformemente alla presente Costituzione.
Articolo 96. Usufrutto agricolo e zootecnico garantito
Poiché la totalità del suolo e del sottosuolo del territorio nazionale appartiene alla Repubblica di Cuba in rappresentanza permanente del popolo cubano, lo Stato garantisce il diritto all’usufrutto agricolo e zootecnico a ogni contadino, produttore o allevatore che desideri lavorare la terra.
L’usufrutto sarà concesso:
a) in modo libero, volontario e non discriminatorio;
b) a un valore simbolico fisso di dieci centesimi (USD 0,10) per metro quadrato e per anno, o il suo equivalente in valuta nazionale;
c) con piena certezza del diritto finché la terra sia effettivamente coltivata conformemente alla sua destinazione produttiva.
Il diritto di usufrutto potrà estinguersi solo quando le terre concesse rimangano prive di sfruttamento produttivo per un periodo continuativo superiore a tre (3) anni, salvo causa di forza maggiore debitamente accertata conformemente alla legge.
In nessun caso l’estinzione dell’usufrutto potrà avere carattere confiscatorio, politico o arbitrario, ed è soggetta al controllo giurisdizionale.
Articolo 97. Esenzione fiscale per la produzione agricola e zootecnica
Al fine di garantire in modo effettivo la sovranità alimentare, tutti i mezzi, le attrezzature, i fattori produttivi, i macchinari, gli utensili, i prodotti e le tecnologie destinati allo sfruttamento agricolo o zootecnico sono esenti da imposte, tasse e dazi doganali, sia nella loro produzione nazionale sia all’importazione.
Sono espressamente esclusi da tale esenzione:
a) i combustibili;
b) i prodotti energetici derivati;
c) i fattori produttivi il cui utilizzo non sia direttamente connesso alla produzione agricola o zootecnica.
La legge stabilirà i meccanismi di controllo necessari per evitare il dirottamento di tali benefici, senza ostacolare né rendere più costosa l’attività produttiva.
TITOLO XII
DEI SERVIZI DI BASE, DELL’ENERGIA E DELLE INFRASTRUTTURE ESSENZIALI
Articolo 98. Diritto ai servizi di base
Ogni persona ha diritto all’accesso continuo, sicuro e sufficiente a:
a) energia elettrica;
b) acqua potabile;
c) servizi igienico-sanitari;
d) telecomunicazioni di base.
La prestazione di tali servizi è un obbligo statale essenziale e non potrà essere utilizzata come strumento di controllo politico, punizione, discriminazione o pressione sociale.
Articolo 99. Divieto di interruzione strutturale
L’interruzione sistematica, prolungata o pianificata dei servizi di base quale politica strutturale dello Stato è vietata.
L’interruzione potrà avvenire solo per ragioni tecniche, cause di forza maggiore o manutenzione indispensabile, in modo temporaneo e proporzionato.
Articolo 100. Responsabilità dello Stato
La grave negligenza, il deliberato disinvestimento o la cattiva gestione che provochi il prolungato collasso dei servizi di base farà sorgere la responsabilità amministrativa, civile e politica dei funzionari competenti.
TITOLO XIII
DELLA LIBERTÀ ECONOMICA, DELL’IMPRESA E DELLA CONCORRENZA
Articolo 101. Libertà d’impresa
La libertà d’impresa, l’iniziativa privata e l’imprenditorialità lecita sono riconosciute.
Lo Stato non potrà imporre monopoli statali, partitici o militari né limitare l’attività economica per ragioni ideologiche.
Articolo 102. Tutela della concorrenza
Un mercato libero e competitivo è garantito.
Sono vietati:
a) i monopoli statali permanenti;
b) le imprese controllate da forze armate o corpi di sicurezza;
c) la concentrazione abusiva del mercato promossa dalla pubblica autorità.
Articolo 103. Certezza giuridica economica
Le regole economiche devono essere chiare, stabili e prevedibili.
Ogni forma di confisca indiretta mediante inflazione, controlli arbitrari o modifiche retroattive è vietata.
TITOLO XIV
DELLA BANCA CENTRALE, DELLA MONETA E DEL RISPARMIO
Articolo 104. Indipendenza della Banca Centrale
La Banca Centrale della Repubblica è autonoma e indipendente dal potere politico.
L’emissione di moneta a finanziamento della spesa pubblica, di deficit fiscali o di programmi politici è vietata.
Articolo 105. Tutela del risparmio
Il risparmio dei cittadini è costituzionalmente protetto.
Sono vietati:
a) i blocchi finanziari;
b) i congelamenti di depositi;
c) le conversioni monetarie forzose;
d) le svalutazioni confiscatorie.
TITOLO XV
DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E DELLA LIBERTÀ DIGITALE
Articolo 106. Diritto all’accesso a Internet
Ogni persona ha il diritto di accedere liberamente e senza censura a Internet e alle tecnologie dell’informazione.
Articolo 107. Divieto di censura digitale
Sono vietati:
a) la censura di contenuti per ragioni politiche;
b) il blocco di reti o piattaforme che non contravvengano allo spirito della legge;
c) i blackout di Internet quale meccanismo di controllo.
TITOLO XVI
DELL’ISTRUZIONE LIBERA E NON IDEOLOGICA
Articolo 108. Istruzione senza indottrinamento
L’istruzione sarà libera, pluralista e non ideologica.
Ogni forma di indottrinamento politico obbligatorio negli istituti scolastici pubblici o privati è vietata.
Articolo 109. Diritti dei genitori
I genitori hanno il diritto preferenziale di determinare l’educazione morale e formativa dei propri figli, conformemente alla legge.
TITOLO XVII
DELLA SANITÀ PUBBLICA DIGNITOSA
Articolo 110. Diritto alla salute
Ogni persona ha diritto a cure mediche gratuite, dignitose, reali e tempestive.
Articolo 111. Priorità nazionale
È vietato destinare risorse mediche, personale sanitario o missioni internazionali in modo da compromettere l’assistenza interna alla popolazione.
Articolo 112. Medicinali
Lo Stato garantirà, con mezzi propri o corporativi, il regolare approvvigionamento di medicinali essenziali.
TITOLO XVIII
DELLA PENSIONE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE
Articolo 113. Pensione dignitosa
Ogni persona ha diritto a una pensione sufficiente a vivere con dignità.
Articolo 114. Tutela del sistema pensionistico
I fondi pensione non potranno essere utilizzati per finalità politiche né per finalità finanziarie estranee al loro oggetto.
TITOLO XIX
DELL’AMBIENTE, DELL’ACQUA E DELLE RISORSE NATURALI
Articolo 115. Tutela ambientale
Lo Stato tutelerà l’ambiente, l’acqua, il suolo, il sottosuolo e i bacini idrografici.
Articolo 116. Responsabilità ambientale
Ogni persona o ente che cagioni un danno ambientale sarà tenuto a rispondere della sua integrale riparazione.
TITOLO XX
DEGLI ORGANI DI CONTROLLO ISTITUZIONALE
Articolo 117. Corte dei Conti della Repubblica
La Corte dei Conti della Repubblica è istituita quale organo indipendente di controllo della spesa pubblica.
Articolo 118. Procura della Repubblica autonoma
La Procura della Repubblica esercita le proprie funzioni con autonomia funzionale, senza subordinazione politica.
Articolo 119. Difensore Civico
L’istituzione del Difensore Civico è istituita per la protezione diretta dei diritti dei cittadini nei confronti dello Stato.
TITOLO XXI
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 120. Entrata in vigore
La presente Costituzione entra in vigore il giorno della sua proclamazione.
Articolo 121. Scioglimento automatico
Tutti gli organi, le cariche e le strutture incompatibili con la presente Costituzione sono sciolti di pieno diritto.
Articolo 122. Continuità giuridica limitata
Le leggi previgenti rimangono in vigore unicamente nella misura in cui non contraddicano la presente Costituzione e fino alla loro espressa sostituzione.
